In base alla normativa italiana, chi opera nel campo dello smaltimento e della gestione di rifiuti deve necessariamente dotarsi preventivamente di una polizza fideiussoria albo gestori ambientali: la stipula e il rinnovo dell’assicurazione albo gestori ambientali è prerogativa essenziale per svolgere l’attività.
La polizza rappresenta l’unico strumento in grado di tutelare il Ministero dell’Ambiente da qualsiasi danno ambientale che potrebbe essere causato dai soggetti e dall’inottemperanza alle norme scaturita dallo svolgimento delle varie operazioni previste.
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- Perché è obbligatorio sottoscrivere la polizza fideiussoria albo gestori ambientali in favore del Ministero dell’Ambiente?
- Quanto costa la polizza fideiussoria assicurativa per albo gestori ambientali?.
- Le compagnie assicurative con cui sottoscrivere le polizze fideiussorie albo gestori ambientali sono tutte uguali?
Perché è obbligatorio sottoscrivere la polizza fideiussoria albo gestori ambientali in favore del Ministero dell’Ambiente?
L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è obbligatoria per alcune categorie di attività che trattano rifiuti; l’iscrizione, o il rinnovo, presuppongono la presentazione di una garanzia finanziaria in favore del Ministero dell’Ambiente, una polizza fideiussoria albo gestori ambientali. Il beneficiario (Ministero) è tutelato da eventuali danni causati dall’impresa durante l’esercizio delle proprie mansioni.
Cos’è l’albo gestori ambientali e cosa prevede la normativa per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
Si rimanda al sito istituzionale https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Normativa
Ai sensi del D.M. 120 del 3 giugno 2014 e ss.mm.ii., l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è subordinata, per alcune categorie, alla presentazione di una garanzia finanziaria, cioè di una polizza albo gestori ambientali.
Sono tenuti al deposito della garanzia presso la Sezione dell’Albo territorialmente competente coloro che chiedono l’iscrizione nelle seguenti categorie:
- 1 (solo se è prevista la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani pericolosi);
- 5 (rifiuti speciali pericolosi);
- 8 (intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi;
- 9 (bonifica di siti);
- 10 (bonifica di siti contenenti amianto).
L’importo da garantire, in attesa che il Ministero dell’Ambiente emani l’ulteriore decreto attuativo con cui si determineranno gli importi previsti per le singole categorie e classi di iscrizione, continua ad essere quello quantificato dalla normativa precedente;
Di seguito il link per le categorie https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/CategorieDettaglio.
Nel dettaglio:
- Categoria 1 e 5: decreto del Ministro dell’Ambiente 8/10/1996 come modificato dal decreto 23/04/1999 e s.m.i;
- Categoria 8: decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011;
- Categoria 9: decreto del Ministro dell’Ambiente 5 luglio 2005;
- Categoria 10: decreto del Ministro dell’ambiente 5/02/2004.
Polizza assicurativa albo gestori ambientali: i soggetti
All’interno di una polizza assicurativa albo gestori ambientali, sono coinvolti direttamente tre soggetti, ovvero:
- Il contraente, che è l’impresa che richiede l’iscrizione all’Albo;
- Il beneficiario, che in questo caso è il Ministero dell’Ambiente;
- Il fideiussore, che è la compagnia assicurativa.
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Quanto costa la polizza fideiussoria assicurativa per albo gestori ambientali?
Il costo della polizza assicurativa per albo gestori ambientali è determinato dalla compagnia assicurativa in base ai seguenti fattori:
- Categoria di iscrizione;
- Classe di iscrizione;
- Certificazioni ambientali possedute;
Tutti questi aspetti concorrono a determinare il grado di rischio della polizza, al quale si aggiunge il giudizio che la compagnia assegna alla solvibilità del soggetto richiedente della polizza fideiussoria albo gestori ambientali.
In quali ipotesi è possibile ridurre l’importo della fideiussione per albo gestori ambientali?
L’importo della fideiussione per albo gestori ambientali può essere ridotto se l’Impresa è in possesso di certificazioni ambientali:
- per le categorie 1, 5 e 8: la riduzione è del 40% se la certificazione posseduta è la UNI EN ISO 14001, e del 50% se la certificazione è invece la registrazione EMAS;
- per le categorie 9 e 10: la garanzia si può ridurre al 30% della somma stabilita soltanto in presenza di registrazione EMAS.
In quale formato è possibile presentare la polizza albo gestori ambientali alla Sezione Regionale?
La garanzia fideiussoria per l’iscrizione nella categoria di appartenenza dell’albo gestori ambientali può essere prodotta, a seconda delle indicazioni delle Sezioni Regionali:
- in formato cartaceo, con firma in originale;
- in formato elettronico, con firma digitale.
Nel primo caso si dovrà stampare la garanzia finanziaria, firmarla negli appositi spazi e depositarla presso la sede della Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; nella seconda modalità la polizza verrà firmata digitalmente da entrambe le parti (Compagnia garante e Contraente).
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Le compagnie assicurative con cui sottoscrivere le polizze fideiussorie albo gestori ambientali sono tutte uguali?
L’esperienza ci ha insegnato che sono molteplici le criticità in tema di polizze fideiussorie albo gestori ambientali con conseguenti danni a carico delle pubbliche amministrazioni beneficiarie e dei contraenti. I rischi, per i due soggetti, sono i seguenti:
- per le pubbliche amministrazioni: impossibilità di escutere la garanzia a causa dell’insolvenza del garante.
- per il contraente: necessità di ottenere una nuova garanzia in sostituzione di quella emessa dalla Compagnia insolvente e colpita da provvedimento di revoca ad esercitare il ramo cauzioni.
Per evitare di incorrere in questi rischi, è necessario verificare che la garanzia sia emessa da un soggetto legittimato.
Cosa occorre verificare prima di acquistare una polizza fideiussoria albo gestori ambientali?
In caso di:
- compagnia assicurativa italiana, verificare il numero di iscrizione nell’Elenco tenuto dall’IVASS e che sia autorizzata al ramo 15-cauzioni;
- impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell’UE: che sia stata abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 – Cauzioni in regime di libertà di stabilimento (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (LPS – ossia senza una sede stabile). L’abilitazione può essere verificata negli appositi Elenchi tenuti dall’IVASS e consultabili sul sito https://www.ivass.it/operatori/imprese/albi/index.html
La vigilanza sulla solidità finanziaria di queste imprese spetta all’Autorità di supervisione dello Stato di origine.
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- esperienza: ultradecennale nel ramo cauzioni;
- conoscenza del rischio: riduzione dei tempi di valutazione della polizza;
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