Asseveratore Superbonus e Asseverazioni previste dal Decreto Antifrode

La polizza asseveratore ecobonus è uno strumento recentemente introdotto in campo assicurativo a copertura delle responsabilità dell’asserveratore tecnico, figura che ha il compito di asseverare la conformità relativa al corretto svolgimento degli interventi, così come introdotto dal D.L. 19 maggio 2020.

A distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore de decreto Rilancio, l’offerta del mercato assicurativo ha subito una forte contrazione. Wide, in controtendenza, è riuscita a garantire numerosi canali di piazzamento come dimostra lo schema riepilogativo dell’offerta.

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Sommario

Polizza asseveratore ecobonus: cenni normativi

A proposito della polizza asseveratore superbonus e della figura del tecnico asseveratore il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 3 Art. 119 comma 14 stabilisce che: “ I soggetti* ( tecnici abilitati ) stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli IMPORTI degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

* Tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;

Polizza asseveratore: aggiornamenti normativi

Il D.L. 157 cosiddetto “Antifrode”  ha esteso l’obbligo di Asseverazione ad  una serie di misure e incentivi  in aggiunta a quanto già previsto dal D.L. n. 34/2020. Di fatti lo stesso , cita la medesima norma del Superbonus  e ad oggi non essendoci precisazioni tutti i lavori bonus facciate e altri bonus minori sono da considerare,  per ora, come gli altri bonus, tra l’altro COME PRECISATO ANCHE DAL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE   

A seguito del D.L. 11/11/2021 n° 157 , diventa  quindi necessario asseverare la congruità delle spese sostenute per tutti gli interventi che godono di detrazione del 90%, del 50%, ecobonus e tutti i bonus diversi dal Superbonus per i quali il beneficiario della detrazione abbia optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta. 

Per i  Commercialisti/Revisori Legali e/o  abilitati, dotati di polizza RC Professionale con estensione al Visto di Conformità, cosiddetto “Visto Leggero”, non cambia nulla, l’ambito della copertura assicurativa si intende esteso anche alle detrazioni diverse dal 110%. 

Per i tecnici abilitati, la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito all’assicurazione professionale del soggetto che rilascia l’asseverazione di congruità delle spese per i “bonus minori”, non è invece esplicita. 

L’Agenzia delle Entrate precisa che “il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020”. 

Pertanto, pur mancando ad oggi un quadro chiaro univoco in materia di requisiti assicurativi, è consigliabile , anche per i Professionisti che hanno in corso la polizza RC Professionale Generale di tipo All Risks, per poter asseverare la congruità dei costi, stipulare apposita assicurazione che abbia i medesimi requisiti della copertura specific prevista per il D.L. 34/2020, quindi polizza “Stand Alone”, con massimale a consumo e garanzia postuma decennale garantita a scadenza.

Il legislatore è di recente intervenuto con una misura volta a contrastare le frodi e la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di edilizia

Si tratta del decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022 che modifica il comma 14 dell’articolo 119 (del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/25/22G00021/sg

Nel dettaglio il nuovo decreto prevede che : I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Non è più presente l’indicazione sull’importo minimo di € 500.000 e l’adeguatezza rispetto al numero delle asseverazioni. Il tecnico quindi dovrà sottoscrivere una polizza per ogni asseverazione e con importo assicurato commisurato all’importo dei lavori.

Assicurazione asseveratore superbonus: validità temporale

Lo stesso articolo sopracitato prosegue chiarendo che: «[…] gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale». «L’atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo»

Cosa offre quindi il mercato assicurativo in merito alla validità temporale dell’assicurazione asseveratore superbonus?

Validità temporale postuma

La legge non ha regolamentato nulla rispetto alla validità temporale della polizza asseveratore superbonus pertanto sul mercato si trovano compagnie che attualmente:

  • non la offrono;
  • offrono 5 anni di validità;
  • offrono 5 anni di validità rinnovabili per altri 5 anni;
  • Offrono 10 anni di validità.

All’interno di queste opzioni, le compagnie possono stabilire che:

  • la postuma è a pagamento;
  • la postuma si attiva automaticamente ed è già compresa nella polizza rc professionale asseveratore ecobonus.

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Quali caratteristiche deve possedere l’assicurazione asseveratore ecobonus?

Come per le polizze RC Professionali tradizionali, anche per l’assicurazione asseveratore ecobonus la compagnia regola e gestisce il rischio a suo piacimento.
Per questo motivo saranno molte differenze, non essendo previsto un quadro normativo di legge ben definito!
Nella scelta dell’assicurazione superbonus asseveratore è importante valutare le seguenti caratteristiche:

  • vincolo di solidarietà;
  • postuma;
  • franchigia/scoperto.

Postuma: fino a 10 anni alla cessazione del contratto già contrattualizzata e quindi pagata nel premio iniziale della polizza ecobonus asseveratore.

Vincolo di solidarietà:  “I destinatari degli esiti del controllo sono i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate); nel caso di concorso nella violazione anche i fornitori in solido.”
E’ importante verificare che la compagnia preveda nella polizza rc asseveratore superbonus anche la responsabilità solidale.

Franchigia/scoperto: verificare la presenza di franchigie/scoperture a carico dell’assicurato in caso di sinistro

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AssicuratoLiberi professionisti, studi associati e società esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di attestazione e asseverazione ai sensi dell’Art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Oggetto dell’Assicurazione asseveratore ecobonusPERDITA conseguente ad un ERRORE involontariamente commesso esclusivamente nello svolgimento dell’attività di attestazione / asseverazione di cui all’Art. 11 del D.L.
Massimalea partire da € 500.000 per sinistro
Validità temporale della Polizza superbonus asseveratoreLa copertura assicurativa della polizza superbonus asseveratore vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall’Assicurato e comunicate per iscritto all’Assicuratore durante il periodo di validità della polizza o il periodo di Osservazione (Postuma), a condizione che le stesse non si riferiscano a fatti già denunciati ad altro Assicuratore.
Retroattività Postuma
  • Dalle ore 24:00 del 19.07.2020
  • 10 anni dalla data di scadenza della polizza assicurativa a titolo gratuito
Vincolo di solidarietàNel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore dovrà rispondere di quanto dovuto in solido all’Assicurato ,fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili
FranchigiaNessuna per massimali fino ad € 1.000.000,00 – a partire dal massimale di € 1.500.000, franchigia € 2.500,00
Durata Polizza asseveratore ecobonusDecorrenza dalle ore 24.00 del giorno scelto dall’Assicurato. Scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021

Come deve essere normata la responsabilità solidale garantita dalla polizza rc superbonus asseveratore?

In caso di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, gli assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dall’assicurato, fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale.

Franchigia o scoperto a carico dell’assicurato dalla polizza superbonus asseveratore

Cos’è lo Scoperto?
Lo scoperto è rappresentata da quella parte del danno che in % resta a carico dell’assicurato. Se la polizza superbonus asseveratore prevede uno scoperto del 10%, in caso di sinistro resterà a carico dell’assicurato  il 10% del sinistro liquidato.

Cos’è la Franchigia?
La Franchigia è quella parte del danno che resta a carico dell’assicurato dalla polizza ecobonus asseveratore ma in forma fissa. Se la polizza prevede una franchigia di € 1.000, in caso di sinistro questo importo resterà a carico dell’assicurato e quindi detratto dalla liquidazione del danno.

E’ importante verificare se la compagnia prevede franchigie e/o scoperti, in che percentuali o per quali importi importi.

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